Art. 1502 c.c. — Obblighi del riscattante
Testo dell'articolo
Art. 1502. Obblighi del riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto e' tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa. Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, puo' accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele.
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