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Art. 1496 c.c. — Vendita di animali

Testo dell'articolo

Art. 1496. Vendita di animali

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

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Avv. Federico Papa
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