Art. 1955 c.c. — Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
Testo dell'articolo
Art. 1955. Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
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