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Art. 1944 c.c. - Obbligazione del fideiussore

Testo dell'articolo

Art. 1944. Obbligazione del fideiussore

Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto ad anticipare le spese necessarie.

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