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Art. 1907 c.c. — Assicurazione parziale

Testo dell'articolo

Art. 1907. Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

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Avv. Federico Papa
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