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Art. 1883 c.c. — Esercizio delle assicurazioni

Testo dell'articolo

Art. 1883. Esercizio delle assicurazioni

L'impresa di assicurazione non puo' essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societa' per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

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Avv. Federico Papa
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