Art. 1865 c.c. — Diritto di riscatto della rendita perpetua
Testo dell'articolo
Art. 1865. Diritto di riscatto della rendita perpetua
La rendita perpetua e' redimibile a volonta' del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria. Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non puo' eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria. Puo' anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non puo' eccedere l'anno. Se sono convenuti termini piu' lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1865 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
