Art. 1855 c.c. — Operazione a tempo indeterminato
Testo dell'articolo
Art. 1855. Operazione a tempo indeterminato
Se l'operazione regolata in conto corrente e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
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