Art. 1840 c.c. — Apertura della cassetta
Testo dell'articolo
Art. 1840. Apertura della cassetta
Se la cassetta e' intestata a piu' persone, l'apertura di essa e' consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione. In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non puo' consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalita' stabilite dall'autorita' giudiziaria.
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