In vigoreNormativaCodice civile

Art. 1821 c.c. — Danni al mutuatario per vizi delle cose

Testo dell'articolo

Art. 1821. Danni al mutuatario per vizi delle cose

Il mutuante e' responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa. Se il mutuo e' gratuito, il mutuante e' responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1821 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale