Art. 1812 c.c. — Danni al comodatario per vizi della cosa
Testo dell'articolo
Art. 1812. Danni al comodatario per vizi della cosa
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e' tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
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