In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1781 c.c. — Diritti del depositario
Testo dell'articolo
Art. 1781. Diritti del depositario
Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
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