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Art. 1674 c.c. - Morte dell'appaltatore

Testo dell'articolo

Art. 1674. Morte dell'appaltatore

Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente puo' sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.

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