Art. 1657 c.c. — Determinazione del corrispettivo
Testo dell'articolo
Art. 1657. Determinazione del corrispettivo
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo ne' hanno stabilito il modo di determinarla, essa e' calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, e' determinata dal giudice.
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