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Art. 1657 c.c. — Determinazione del corrispettivo

Testo dell'articolo

Art. 1657. Determinazione del corrispettivo

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo ne' hanno stabilito il modo di determinarla, essa e' calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, e' determinata dal giudice.

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Avv. Federico Papa
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