Art. 1652 c.c. — Anticipazioni all'affittuario
Testo dell'articolo
Art. 1652. Anticipazioni all'affittuario
Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore e' tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.
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