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Art. 1620 c.c. — Incremento della produttivita' della cosa

Testo dell'articolo

Art. 1620. Incremento della produttivita' della cosa

L'affittuario puo' prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purche' esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.

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Avv. Federico Papa
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