In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1617 c.c. — Obblighi del locatore
Testo dell'articolo
Art. 1617. Obblighi del locatore
Il locatore e' tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui e' destinata.
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