In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1607 c.c. — Durata massima della locazione di case
Testo dell'articolo
Art. 1607. Durata massima della locazione di case
La locazione di una casa per abitazione puo' essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
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