Art. 1601 c.c. — Risarcimento del danno al conduttore licenziato
Testo dell'articolo
Art. 1601. Risarcimento del danno al conduttore licenziato
Se il conduttore e' stato licenziato dall'acquirente perche' il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore e' tenuto a risarcirgli il danno.
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