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Art. 1601 c.c. — Risarcimento del danno al conduttore licenziato

Testo dell'articolo

Art. 1601. Risarcimento del danno al conduttore licenziato

Se il conduttore e' stato licenziato dall'acquirente perche' il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore e' tenuto a risarcirgli il danno.

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Avv. Federico Papa
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