In vigoreNormativaCodice civile

Art. 1597 c.c. — Rinnovazione tacita del contratto

Testo dell'articolo

Art. 1597. Rinnovazione tacita del contratto

La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed e' lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non e' stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente. La nuova locazione e' regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata e' quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato. Se e' stata data licenza, il conduttore non puo' opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volonta' del locatore di rinnovare il contratto.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1597 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale