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Art. 1594 c.c. — Sublocazione o cessione della locazione

Testo dell'articolo

Art. 1594. Sublocazione o cessione della locazione

Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolta' di sublocare la cosa locatagli, ma non puo' cedere il contratto senza il consenso del locatore. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

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Avv. Federico Papa
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