Art. 1594 c.c. — Sublocazione o cessione della locazione
Testo dell'articolo
Art. 1594. Sublocazione o cessione della locazione
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolta' di sublocare la cosa locatagli, ma non puo' cedere il contratto senza il consenso del locatore. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
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