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Art. 1591 c.c. — Danni per ritardata restituzione

Testo dell'articolo

Art. 1591. Danni per ritardata restituzione

Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

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Avv. Federico Papa
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