In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1591 c.c. — Danni per ritardata restituzione
Testo dell'articolo
Art. 1591. Danni per ritardata restituzione
Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
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