Art. 1587 c.c. — Obbligazioni principali del conduttore
Testo dell'articolo
Art. 1587. Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che puo' altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.
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