Art. 1583 c.c. — Mancato godimento per riparazioni urgenti
Testo dell'articolo
Art. 1583. Mancato godimento per riparazioni urgenti
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
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