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Art. 1583 c.c. — Mancato godimento per riparazioni urgenti

Testo dell'articolo

Art. 1583. Mancato godimento per riparazioni urgenti

Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.

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Avv. Federico Papa
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