Art. 1575 c.c. — Obbligazioni principali del locatore
Testo dell'articolo
Art. 1575. Obbligazioni principali del locatore
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
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