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Art. 1567 c.c. — Esclusiva a favore del somministrante

Testo dell'articolo

Art. 1567. Esclusiva a favore del somministrante

Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

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Avv. Federico Papa
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