Art. 1712 c.c. — Comunicazione dell'eseguito mandato
Testo dell'articolo
Art. 1712. Comunicazione dell'eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si e' discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
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