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Art. 1712 c.c. — Comunicazione dell'eseguito mandato

Testo dell'articolo

Art. 1712. Comunicazione dell'eseguito mandato

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si e' discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

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Avv. Federico Papa
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