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Art. 1553 c.c. — Evizione

Testo dell'articolo

Art. 1553. Evizione

Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

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Avv. Federico Papa
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