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Art. 1487 c.c. - Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

Testo dell'articolo

Art. 1487. Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi' pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore e' sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.

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Avv. Federico Papa
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