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Art. 1447 c.c. — Contratto concluso in stato di pericolo

Testo dell'articolo

Art. 1447. Contratto concluso in stato di pericolo

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessita', nota alla controparte, di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, puo' essere rescisso sulla domanda della parte che si e' obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione, puo', secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

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Avv. Federico Papa
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