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Art. 1443 c.c. — Ripetizione contro il contraente incapace

Testo dell'articolo

Art. 1443. Ripetizione contro il contraente incapace

Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.

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Avv. Federico Papa
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