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Art. 1441 c.c. — Legittimazione

Testo dell'articolo

Art. 1441. Legittimazione

L'annullamento del contratto puo' essere domandato solo dalla parte nel cui interesse e' stabilito dalla legge. L'incapacita' del condannato in istato di interdizione legale puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

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Avv. Federico Papa
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