Art. 1401 c.c. — Riserva di nomina del contraente
Testo dell'articolo
Art. 1401. Riserva di nomina del contraente
Nel momento della conclusione del contratto una parte puo' riservarsi la facolta' di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
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