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Art. 1356 c.c. — Pendenza della condizione

Testo dell'articolo

Art. 1356. Pendenza della condizione

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto puo' compiere atti conservativi. L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo', in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puo' compiere atti conservativi.

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Avv. Federico Papa
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