Art. 1356 c.c. — Pendenza della condizione
Testo dell'articolo
Art. 1356. Pendenza della condizione
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto puo' compiere atti conservativi. L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo', in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puo' compiere atti conservativi.
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