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Art. 1354 c.c. - Condizioni illecite o impossibili

Testo dell'articolo

Art. 1354. Condizioni illecite o impossibili

È nullo il contratto al quale e' apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La condizione impossibile rende nullo il contratto se e' sospensiva; se e' risolutiva, si ha come non apposta. Se la condizione illecita o impossibile e' apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto e' disposto dall'art. 1419.

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