Art. 1314 c.c. — Obbligazioni divisibili
Testo dell'articolo
Art. 1314. Obbligazioni divisibili
Se piu' sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e' solidale, ciascuno dei creditori non puo' domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e' tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
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