Art. 1312 c.c. — Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Testo dell'articolo
Art. 1312. Pagamento separato dei frutti o degli interessi
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e' a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
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