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Art. 1308 c.c. — Costituzione in mora

Testo dell'articolo

Art. 1308. Costituzione in mora

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310. La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

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Avv. Federico Papa
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