Art. 1308 c.c. — Costituzione in mora
Testo dell'articolo
Art. 1308. Costituzione in mora
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310. La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
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