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Art. 1259 c.c. — Subingresso del creditore nei diritti del debitore

Testo dell'articolo

Art. 1259. Subingresso del creditore nei diritti del debitore

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata e' divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilita', e puo' esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

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Avv. Federico Papa
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