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Art. 1255 c.c. — Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore
Testo dell'articolo
Art. 1255. Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore
Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche' il creditore vi abbia interesse.
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