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Art. 1253 c.c. — Effetti della confusione
Testo dell'articolo
Art. 1253. Effetti della confusione
Quando le qualita' di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
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