In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1247 c.c. — Compensazione opposta da terzi garanti
Testo dell'articolo
Art. 1247. Compensazione opposta da terzi garanti
Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale. Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.
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