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Art. 1247 c.c. — Compensazione opposta da terzi garanti

Testo dell'articolo

Art. 1247. Compensazione opposta da terzi garanti

Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale. Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.

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Avv. Federico Papa
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