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Art. 1242 c.c. — Effetti della compensazione

Testo dell'articolo

Art. 1242. Effetti della compensazione

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti.

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Avv. Federico Papa
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