In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1225 c.c. — Prevedibilita' del danno
Testo dell'articolo
Art. 1225. Prevedibilita' del danno
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione.
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