Art. 1197 c.c. — Prestazione in luogo dell'adempimento
Testo dell'articolo
Art. 1197. Prestazione in luogo dell'adempimento
Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione e' eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprieta' o di un altro diritto, il debitore e' tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
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