In vigoreNormativaCodice civile

Art. 1160 c.c. — Usucapione delle universalita' di mobili

Testo dell'articolo

Art. 1160. Usucapione delle universalita' di mobili

L'usucapione di un'universalita' di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtu' del possesso continuato per venti anni. Nel caso di acquisto in buona fede da chi non e' proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1160 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale