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Art. 1089 c.c. — Acqua impiegata come forza motrice
Testo dell'articolo
Art. 1089. Acqua impiegata come forza motrice
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non puo', senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
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