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Art. 1077 c.c. — Servitu' costituite sul fondo enfiteutico

Testo dell'articolo

Art. 1077. Servitu' costituite sul fondo enfiteutico

Le servitu' costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.

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Avv. Federico Papa
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