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Art. 1067 c.c. - Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù

Testo dell'articolo

Art. 1067. Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitu'

Il proprietario del fondo dominante non puo' fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. Il proprietario del fondo servente non puo' compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitu' o a renderlo più incomodo.

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