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Art. 1041 c.c. — Letto dell'acquedotto

Testo dell'articolo

Art. 1041. Letto dell'acquedotto

E' sempre in facolta' del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se pero' di tale facolta' egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la meta' delle spese occorrenti.

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Avv. Federico Papa
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